Regolamento

Regolamento Associazione Mediterranea di Psicodramma

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AMP – ASSOCIAZIONE MEDITERRANEA DI PSICODRAMMA – REGOLAMENTO GENERALE
(prima edizione, in vigore dal 01-01-2018)
REGOLAMENTO GENERALE DELL’A.M.P.
ASSOCIAZIONE MEDITERRANEA DI PSICODRAMMA
Codice fiscale 97117540829

Il presente Regolamento fa riferimento ed è conforme allo Statuto in vigore.
 
TITOLO 1 – QUOTE ASSOCIATIVE
Articolo 1
La quota d’iscrizione annuale:
1.a. – deve essere versata entro il giorno 28 del mese di febbraio di ogni anno solare;
1.b. – può essere aggiornata annualmente dal Consiglio Generale;
1.c. – è raccolta dai Cassieri di Sezione o versata dai singoli Soci direttamente sul c.c.b. dell’Associazione;
1.d. – è suddivisa tra Cassa di Sezione e Tesoreria generale secondo la proporzione 70% e 30%, oppure secondo altre proporzioni deliberate dal Consiglio Generale.
 
Articolo 2
2.a. – Nell’A.M.P., che è suddivisa in Sezioni territoriali e in Comitati tematici nazionali, i Soci devono associarsi ad una Sezione e possono aderire ad uno o più Comitati;
2.b. – Nelle elezioni e nelle decisioni, ciascun Socio dell’Associazione può rappresentare per delega al massimo altri due soci;
2.c. – Le deleghe vengono affidate all’inizio delle riunioni al Presidente dell’Assemblea, che provvedere a verificarne l’accettabilità;
2.d. – Il numero dei componenti del nuovo C.D. delle Sezioni (che da Statuto va da cinque a nove componenti) è stabilito dal C.D. uscente. Nel caso in cui il numero di candidature sia inferiore al numero dei componenti del nuovo C.D. (deciso dal C.D. uscente) viene automaticamente diminuito il numero dei componenti il nuovo C.D. fino a pareggiare il numero di candidature presenti.
2.e. – Le preferenze da esprimere nelle schede devono essere, a pena di nullità della scheda, non inferiori alla metà e non superiori a due terzi dei candidati, con approssimazione all’unità superiore;
2.f. – Solamente nel caso in cui la somma di tutti i candidati sia uguale alle cariche sociali da eleggere, l’Assemblea può procedere all’elezione palese della lista di tutti i candidati, senza esprimere preferenze.
 
TITOLO 2 - ASSEMBLEE E CONSIGLI DIRETTIVI
Articolo 3
3.a. – Nei casi di voto segreto, l’Assemblea provvede a nominare due scrutatori con l’incarico di contare i voti ed esporre il risultato;
3.b. – Può essere sempre richiesto il voto segreto, a semplice richiesta di almeno un Socio presente nell’Assemblea;
3.c. – Nelle votazioni sulle persone, il voto deve sempre essere segreto.
 
Articolo 4
4.a. – Ogni candidatura per l’elezione a una carica sociale può sempre essere presentata in apertura della relativa assemblea;
4.b. – Al fine di promuovere il ricambio in tutte le cariche sociali, il Presidente, il Vice-Presidente, il Direttore di Sezione, il Coordinatore di Comitato tematico non sono ricandidabili oltre due mandati.
 
Articolo 5
5.a. – I Consigli direttivi si riuniscono almeno una volta ogni due mesi, di persona oppure via Skype, Zoom o altre modalità telematiche comunicate in anticipo almeno cinque giorni prima della data delle riunioni.
5.b. – Alle riunioni partecipano i componenti dei Consigli e, senza diritto di voto, eventuali altre persone appositamente invitate, anche se estranee all’Associazione.
5.c. – Le persone estranee all’Associazione, anche se invitate, non possono mai partecipare o essere presenti durante lo svolgimento di votazioni.

 
Articolo 6
6.a. – Le riunioni dei Consigli direttivi sono presiedute dal relativo Presidente/Direttore/Coordinatore in carica, coadiuvato nella redazione dei verbali dal corrispondente Segretario.
6.b. – In caso di assenza del relativo Presidente/Direttore/Coordinatore, la riunione sarà presieduta dal Socio più anziano presente; a parità di anzianità anagrafica, prevale l’anzianità di iscrizione all’A.M.P.

Articolo 7
Tutti i Soci sono tenuti a partecipare alle riunioni assembleari e, in caso di loro assenza, devono comunicarne la motivazione; la comunicazione giustifica l’assenza, indipendentemente dal motivo che l’ha causata.

Articolo 8
Per i componenti dei Direttivi, nei casi di accumulo di più di tre assenze continuative ingiustificate, si è soggetti a decadenza dalla carica ricoperta.

Articolo 9
Tutti i verbali sono pubblici.

Articolo 10
10.a. – La validità delle riunioni si ha con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.
10.b. – Le decisioni vengono prese mediante:
  •  votazione per alzata di mano;
  •  oppure per scrutinio segreto.
10.c. – Si deve procedere allo scrutinio segreto se ciò venga richiesto anche solo da parte di un Socio presente nell’Assemblea.

Articolo 11
La competenza in caso di applicazione di sanzioni disciplinari a carico dei Soci spetta esclusivamente all’Assemblea, su richiesta del Consiglio competente, con votazione a maggioranza qualificata dei due terzi e comunque sempre esclusivamente a scrutinio segreto.
 
TITOLO 3 - SEGRETARIO DELLE ASSEMBLEE E DEI COMSIGLI

Articolo 12
12.a. – Il Segretario ha il compito di svolgere, con la supervisione del relativo Presidente/Direttore/Coordinatore, tutti gli adempimenti amministrativi, in particolare:
- provvede all’aggiornamento dell’elenco dei soci;
- disbriga le pratiche burocratiche;
- redige e conserva i verbali delle Assemblee;
- è responsabile della custodia e dell’ordine degli atti d’ufficio.
12.b. – Nell’espletamento del proprio incarico il Segretario può essere coadiuvato da uno o più Soci volontari.

TITOLO 4 –TESORERIA NAZIONALE E CASSIERI DI SEZIONE

Articolo 13
Il Tesoriere nazionale e i Cassieri di Sezione gestiscono le rispettive entrate e uscite, nonché la contabilità e i rendiconti.

Articolo 14
La relazione annuale della Tesoreria Nazionale e dei Cassieri di Sezione sono sottoposte all’approvazione delle competenti Assemblee.

Articolo 15
Il Tesoriere nazionale e i Cassieri di Sezione possono occuparsi dei rapporti con le banche ove siano accesi c.c.b. per la conservazione e la gestione ordinaria dei fondi associativi.
 
TITOLO 5 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Articolo 16
Possono essere individuati dei Collegi dei Revisori dei conti in ambito nazionale, di Sezione o di Comitato tematico Nazionale, ma in assenza di designazione le relative funzioni sono assolte direttamente dalle rispettive Assemblee.
 
TITOLO 6 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Articolo 17
Possono essere individuati dei Collegi dei Probiviri in ambito nazionale, di Sezione o di Comitato tematico Nazionale, ma in assenza di designazione le relative funzioni sono assolte direttamente dalle rispettive Assemblee.
 
TITOLO 7 – NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 18
La presente prima edizione del regolamento entra in vigore il 01/01/2018 (inizio dell’anno solare successivo dopo la sua approvazione nell’Assemblea generale prevista in maggio 2017 a Siracusa).